STATUTO

Art. 1) Costituzione e Sede

È costituita l’Associazione Culturale denominata “IL CENACOLO DEI SICILIANI”, con sede legale in Roma – Via Ercole Pasquali n.3.

Essa potrà aprire, su delibera del Consiglio Direttivo, altre sedi in Italia e all’estero, nonché partecipare ad altri Circoli, Enti, Associazioni, Federazioni e Gruppi aventi scopi analoghi.

Art. 2) Durata dell’Associazione

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 3) Scopi dell’Associazione

“Il Cenacolo dei Siciliani” è una associazione culturale apartitica e senza scopo di lucro che si ispira ai principi di trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione dei Soci alla vita associativa.

Essa si prefigge le seguenti finalità principali:

  • favorire la riscoperta, la conservazione e la diffusione delle tradizioni, dell’arte, della cultura, della storia millenaria, dell’enogastronomia e dei prodotti d’eccellenza della Sicilia;
  • fornire la propria collaborazione agli enti ed autorità preposte per promuovere una migliore tutela e conoscenza dei beni culturali, artistici, naturalistici ed ambientali dell’Isola;
  • sostenere le iniziative che mettano in risalto la realtà economico-sociale, produttiva e turistica dell’Isola.;
  • facilitare ed incoraggiare i rapporti di conoscenza ed amicizia nell’ambito della comunità dei siciliani ed agevolare lo spirito di solidarietà tra tutti coloro che, siciliani di nascita o discendenza, vivono a Roma e nel Lazio;
  • combattere abusati luoghi comuni che spesso offrono una immagine non realistica o alterata della Sicilia con conseguenze negative;
  • aiutare, per ciò che è possibile, lo sviluppo economico e sociale del popolo siciliano;
  • organizzare attività ricreative, sportive e turistiche in favore dei propri associati;
  • promuovere per conto proprio e per enti pubblici e privati le realtà imprenditoriali siciliane attraverso l’organizzazione di eventi, congressi, fiere, meeting etc. nel Lazio, in Italia e all’estero.

Art. 4) Attività

L’Associazione intende perseguire gli scopi sociali attraverso l’organizzazione di convegni, dibattiti, cenacoli, mostre, rappresentazioni teatrali ed iniziative a carattere turistico e ricreativo. Inoltre potrà promuovere attività editoriali (giornali, siti internet, pubblicazioni varie etc.) utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

A tale riguardo il Sodalizio potrà svolgere tutte le attività consentite dalla legge ad una associazione culturale, anche se non espressamente menzionate nel presente Statuto.

L’Associazione potrà organizzare e gestire direttamente le attività suddette oppure affidare l’organizzazione e la gestione medesima ad altri soggetti (comprese associazioni culturali similari).

Art. 5) Soci

I soci si distinguono in: Fondatori/Costituenti, Fondatori, Ordinari e Onorari.

  1. Fondatori/Costituenti: sono coloro che hanno promosso la costituzione dell’Associazione e che figurano nell’Atto Costitutivo;
  2. Fondatori: sono coloro che pur non avendo partecipato all’atto costitutivo, hanno aderito all’Associazione nella fase fondativa e cioè entro il 31 marzo 2008;
  3. Ordinari: sono coloro che fanno domanda di iscrizione successivamente alla data del 31 marzo 2008. Il Consiglio Direttivo decide in merito con delibere inappellabili e che non necessitano di motivazione;
  4. Onorari: sono personalità alle quali il Consiglio Direttivo attribuisce detta qualifica a titolo di riconoscimento per meriti professionali, sociali, culturali, accademici o per l’attività svolta in favore dell’Associazione. I soci Onorari non hanno diritto al voto.

La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:
– decesso
– per dimissioni da comunicarsi per iscritto;
– per delibera di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo;
– per mancato o ritardato pagamento della quota sociale oltre i tre mesi.

Art. 6) Quota sociale

Tutti i soci del Club, ad eccezione degli Onorari, sono tenuti al pagamento quella quota sociale annua. Il mancato o ritardato pagamento fa perdere automaticamente la qualifica di socio.

L’ammontare della quota di associazione è stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 7) Organi dell’Associazione

Organi dell’Associazione sono:
– L’Assemblea;
– Il Presidente;
– Il Consiglio Direttivo;
– Il Comitato Esecutivo;
– Il Comitato dei Garanti
– Il Collegio dei Probiviri

Art. 8) L’Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è l’Organo sovrano dell’Associazione ed è costituita da tutti i Soci iscritti in regola con il pagamento delle quote.

L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l’anno.

Su delibera del Consiglio direttivo l’Assemblea può aver luogo anche per corrispondenza o referendum, attraverso il servizio postale, la posta elettronica (internet) etc., con le modalità stabilite in apposito regolamento.

Art. 9) Convocazione dell’Assemblea

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate a cura del Presidente mediante avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno da pubblicare nel sito internet dell’Associazione oppure nel notiziario dell’associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l’Assemblea.

In alternativa la comunicazione di cui sopra potrà avvenire anche via posta ordinaria, o fax, o sms, o affissione presso la sede sociale o altra valido mezzo di comunicazione.

Art. 10) Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di un numero di Soci (anche per delega) rappresentanti un quorum di voti superiore alla metà di tutti i voti disponibili nell’Associazione.

L’Assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera validamente, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti (anche per delega).
La data della seconda convocazione può essere fissata nello stesso avviso della prima. Prima e seconda convocazione possono avvenire nella stessa giornata.
Le delibere dell’Assemblea ordinaria vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti.

L’Assemblea riunita in sede straordinaria è validamente costituta in prima convocazione con la presenza (anche per delega) di un numero di Soci rappresentanti i 2/3 dei voti disponibili nell’Associazione ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. Le delibere dell’Associazione straordinaria vengono prese con il voto favorevole di almeno il 50% dei voti più uno.

È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Il socio non può essere portatore di più di cinquanta deleghe. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea tutti i soci che sono in regola con il pagamento della quota sociale annua.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente ed in mancanza da persona designata dall’Assemblea. Il Presidente nomina tra i Soci un segretario per redigere il verbale dell’Assemblea. L’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci può anche effettuarsi per corrispondenza secondo le modalità stabilite da apposito regolamento del Consiglio Direttivo.

Art. 11) Forma di votazione dell’Assemblea

L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente può, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

Art. 12) Compiti dell’Assemblea

Assemblea ordinaria.
Ogni anno il Presidente e il Consiglio Direttivo dispongono e distribuiscono ai Soci insieme al bilancio consuntivo, una Scheda assembleare in cui si richiede ai Soci oltre all’approvazione del bilancio consuntivo, di fornire proposte e suggerimenti per nuove iniziative da svolgere, nonché indicazioni su candidature di Soci per ricoprire le funzioni sociali.
Sulla scorta delle indicazioni così ottenute dai Soci, il Presidente in carica redige un programma di massima di attività nonché un’ organigramma dell’Associazione.
All’Assemblea straordinaria spetta di deliberare sui seguenti argomenti:
– scioglimento dell’Associazione;
– modifica dello Statuto;
– ogni altra materia di carattere straordinario proposta dal Presidente.

Art. 13) Il Presidente

Il Presidente viene eletto dall’Assemblea ordinaria dei soci e rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio, ed ha l’uso della firma sociale.
Più in particolare tra l’altro competono al Presidente i seguenti poteri:

  • Apertura di conti correnti bancari o postali con possibilità di effettuare tutte le operazioni connesse alla loro motivazione;
  • Costituzione di depositi titoli a custodia od in amministrazione;
  • Prelevamenti da depositi a custodia od in amministrazione di titoli anche se estratti o favoriti da premi, con facoltà di esigere capitali e premi;
  • Locazione, uso e disdetta di cassetta di sicurezza, armadi e scomparti di casseforti, costituzione e ritiro di depositi chiusi;
  • Locazione di immobili per uso sociale;
  • Sottoscrizione di contratti di utenze e servizi.

Il Presidente nomina tra i soci (e può revocare e sostituire) i Vice – Presidenti (in massimo sette), il Segretario Generale, il Segretario organizzativo, il Segretario amministrativo, ed eventuali Segretari Aggiunti (nel numero necessario per garantire la migliore operatività dell’Associazione), il Tesoriere, nonchè assegna gli incarichi ai Soci preposti alle singole attività.
Il Presidente presiede l’Assemblea e sovrintende in particolare all’attuazione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare a uno o più componenti del Consiglio Direttivo o ad uno o più Vice Presidenti parte dei suoi poteri.
Il primo Presidente dell’Associazione viene eletto dai Soci Fondatori all’atto della costituzione dell’Associazione e dura in carica 5 anni.

Art. 14) Il Consiglio Direttivo

È composto, oltre che dal Presidente (membro di diritto), da un minimo di dieci ad un massimo di 16 soci eletti dall’Assemblea.
Partecipano ai lavori del Consiglio Direttivo, con diritto di parola ma non di voto, i Vice Presidenti, il Segretario Generale, i Segretari Aggiunti, il Tesoriere, qualora questi non facciano già parte del Consiglio Direttivo in quanto eletti.
Esso rimane in carica cinque anni. In caso dimissioni o cessazione della qualità di socio di un componente del Consiglio Direttivo, questi viene sostituito da altro socio primo dei non eletti o, in mancanza, da altro socio cooptato da parte del Consiglio Direttivo medesimo. Il Consigliere subentrato rimane in carica solamente per il periodo residuo al completamento del quinquennio.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Esecutivo al quale delegare parte delle sue funzioni.
Il Consiglio Direttivo provvede all’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione secondo le indicazioni dell’Assemblea.

Art. 15) Il Comitato Esecutivo

È composto da Presidente, Vice Presidenti, Segretario Generale, Segretari aggiunti, Tesoriere e, se il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, da 2 membri del Consiglio medesimo.

Art. 16) Il Comitato dei Garanti

L’Assemblea dei soci e/o il Consiglio Direttivo potranno costituire un Comitato di Garanti al quale verranno chiamarti soci che si distinguono o si sono distinti nelle arti, nelle professioni, nelle scienze e nella pubblica amministrazione.
Esso svolge opera di consulenza e di indirizzo per l’associazione, nonché sorveglia sul rispetto degli scopi sociali.

Art. 17) Il Collegio dei Probiviri

È l’organo di giustizia interno all’associazione.
L’Assemblea elegge tra i soci il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi di cui uno con funzione di Presidente e due supplenti.
Il Collegio delibera sulle questioni sottopeste dal Consiglio Direttivo.

Art. 18) Presidente Onorario

L’Assemblea dei soci o il Consiglio direttivo hanno facoltà di nominare uno o più Presidenti Onorari tra personalità illustri di origine siciliana.

Art. 19) Entrate dell’Associazione

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  • Dalle quote di iscrizione;
  • Da contributi e versamenti volontari di Soci e Sostenitori;
  • Da convenzioni, donazioni, liberalità, lasciti di terzi ed elargizioni straordinarie a qualsiasi titolo da persone private;
  • Da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, e da enti in genere;
  • Da eventuali compensi per attività svolte;
  • Da eventuali introiti di natura pubblicitaria, editoriale, promozionale od derivanti da altra attività svolta;
  • Da rendite del proprio patrimonio.

Art. 20) Gratuità degli incarichi, divieto di distribuzione utili, in trasmissibilità della quota associativa

Tutti gli incarichi sociali e direttivi sono a titolo gratuito; è fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita associativa; la quota associativa non è trasmissibile e rivalutabile.

Art. 21) Esercizi Sociali

L’esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. La tenuta della cassa e della contabilità dell’Associazione è affidata al Tesoriere secondo le direttive del Presidente.

Art. 22) Scioglimento e Liquidazione

In caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea designerà uno o più Liquidatori determinandone i poteri.
Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell’Assemblea ad altra associazione culturale o secondo le disposizione di legge.

Art. 23) Regolamento Interno e rinvio

Per tutto quanto non è contemplato dal presente Statuto valgono le norme e i principi stabiliti dal Regolamento compilato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento si fa rinvio alle norme di Legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

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