Art. 1) Costituzione e Sede.
E’ costituita l’Associazione
Culturale denominata “IL CENACOLO DEI
SICILIANI”, con sede legale in Roma – Via Ercole
Pasquali n.3.
Essa potrà aprire, su delibera del Consiglio
Direttivo, altre sedi in Italia e all’estero,
nonché partecipare ad altri Circoli, Enti,
Associazioni, Federazioni e Gruppi aventi scopi
analoghi.
Art.
2) Durata dell’Associazione.
La durata dell’Associazione è
illimitata.
Art.
3) Scopi dell’Associazione.
“Il
Cenacolo dei Siciliani” è una associazione
culturale apartitica e senza scopo di lucro che
si ispira ai principi di trasparenza e
democrazia che consentono l’effettiva
partecipazione dei Soci alla vita associativa.
Essa si prefigge le seguenti finalità
principali:
-
favorire la riscoperta, la
conservazione e la diffusione delle
tradizioni, dell’arte, della cultura, della
storia millenaria, dell’enogastronomia e
dei prodotti d’eccellenza della Sicilia;
-
fornire la propria
collaborazione agli enti ed autorità
preposte per promuovere una migliore tutela
e conoscenza dei beni culturali, artistici,
naturalistici ed ambientali dell’Isola;
-
sostenere le iniziative che
mettano in risalto la realtà
economico-sociale, produttiva e turistica
dell’Isola.;
-
facilitare ed incoraggiare i
rapporti di conoscenza ed amicizia
nell’ambito della comunità dei siciliani
ed agevolare lo spirito di solidarietà tra
tutti coloro che, siciliani di nascita o
discendenza, vivono a Roma e nel Lazio;
-
combattere abusati luoghi
comuni che spesso offrono una immagine non
realistica o alterata della Sicilia con
conseguenze negative;
-
aiutare, per ciò che è
possibile, lo sviluppo economico e sociale
del popolo siciliano;
-
organizzare attività
ricreative, sportive e turistiche in favore
dei propri associati;
-
promuovere per conto
proprio e per enti pubblici e privati le
realtà imprenditoriali siciliane attraverso
l’organizzazione di eventi, congressi,
fiere, meeting etc. nel Lazio, in Italia e
all’estero.
Art.
4) Attività.
L’Associazione intende perseguire
gli scopi sociali attraverso l’organizzazione di
convegni, dibattiti, cenacoli, mostre,
rappresentazioni teatrali ed iniziative a
carattere turistico e ricreativo. Inoltre potrà
promuovere attività editoriali (giornali, siti
internet, pubblicazioni varie etc. ) utili per
il raggiungimento degli scopi sociali.
A tale riguardo il Sodalizio potrà svolgere
tutte le attività consentite dalla legge ad una
associazione culturale, anche se non
espressamente menzionate nel presente Statuto.
L’Associazione potrà organizzare e gestire
direttamente le attività suddette oppure
affidare l’organizzazione e la gestione
medesima ad altri soggetti (comprese
associazioni culturali similari).
Art.
5) Soci.
I soci si distinguono in:
Fondatori/Costituenti, Fondatori, Ordinari e
Onorari.
1.
Fondatori/Costituenti –
sono coloro che hanno promosso la
costituzione dell’Associazione e che figurano
nell’Atto Costitutivo;
2.
Fondatori – sono
coloro che pur non avendo partecipato all’atto
costitutivo, hanno aderito all’Associazione
nella fase fondativa e cioè entro il 31 marzo
2008;
3.
Ordinari – sono
coloro che fanno domanda di iscrizione
successivamente alla data del 31 marzo 2008. Il
Consiglio Direttivo decide in merito con
delibere inappellabili e che non necessitano di
motivazione;
4.
Onorari – sono
personalità alle quali il Consiglio Direttivo
attribuisce detta qualifica a titolo di
riconoscimento per meriti professionali,
sociali, culturali, accademici o per l’attività
svolta in favore dell’Associazione. I soci
Onorari non hanno diritto al voto.
La qualifica di Socio può venir
meno per i seguenti motivi:
- decesso
-
per dimissioni da comunicarsi per iscritto;
-
per delibera di esclusione adottata dal
Consiglio Direttivo;
-
per mancato o ritardato pagamento della quota
sociale oltre i tre mesi.
Art.6) Quota sociale
Tutti i soci del Club, ad eccezione degli
Onorari, sono tenuti al pagamento quella quota
sociale annua. Il mancato o ritardato pagamento
fa perdere automaticamente la qualifica di
socio.
L’ ammontare della quota di associazione è
stabilita dal Consiglio Direttivo.
Art. 7)
Organi dell’Associazione.
Organi
dell’Associazione sono:
-
L’Assemblea;
-
Il
Presidente;
-
Il
Consiglio Direttivo;
-
Il
Comitato Esecutivo;
-
Il
Comitato dei Garanti
-
Il
Collegio dei Probiviri
Art. 8)
L’Assemblea dei Soci.
L’Assemblea dei Soci
è l’Organo sovrano dell’Associazione ed è
costituita da tutti i Soci iscritti in regola
con il pagamento delle quote.
L’Assemblea viene convocata in via ordinaria
almeno una volta l’anno.
Su delibera del Consiglio direttivo l’Assemblea
può aver luogo anche per corrispondenza o
referendum, attraverso il servizio postale, la
posta elettronica (internet) etc., con le
modalità stabilite in apposito regolamento.
Art. 9)
Convocazione dell’Assemblea
Le assemblee ordinarie e
straordinarie sono convocate a cura del
Presidente mediante avviso di convocazione
contenente l’ordine del giorno da pubblicare nel
sito internet dell’Associazione oppure nel
notiziario dell’associazione almeno 10 (dieci)
giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
In alternativa la comunicazione di cui sopra
potrà avvenire anche via posta ordinaria, o fax,
o sms, o affissione presso la sede sociale o
altra valido mezzo di comunicazione.
Art. 10) Costituzione e deliberazioni
dell’Assemblea.
L’assemblea ordinaria è
regolarmente costituita in prima convocazione
con la presenza di un numero di Soci (anche per
delega) rappresentanti un quorum di voti
superiore alla metà di tutti i voti disponibili
nell’Associazione.
L’Assemblea ordinaria in seconda convocazione
delibera validamente, qualunque sia il numero
dei Soci intervenuti (anche per delega).
La data della seconda convocazione può essere
fissata nello stesso avviso della prima.
Prima e seconda convocazione possono avvenire
nella stessa giornata.
Le delibere dell’Assemblea
ordinaria vengono prese con il voto favorevole
della maggioranza dei voti.
L’Assemblea riunita in sede straordinaria è
validamente costituta in prima convocazione con
la presenza (anche per delega)di un numero di
Soci rappresentanti i 2/3 dei voti disponibili
nell’Associazione ed in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei partecipanti.
Le delibere dell’Associazione
straordinaria vengono prese con il voto
favorevole di almeno il 50% dei voti più uno.
E’ ammesso l’intervento per
delega da conferirsi per iscritto esclusivamente
ad altro Socio.
Il socio non può essere portatore
di più di cinquanta deleghe.
Hanno diritto di partecipare
all’Assemblea tutti i soci che sono in regola
con il pagamento della quota sociale annua.
L’Assemblea è presieduta dal
Presidente ed in mancanza da persona designata
dall’Assemblea.
Il Presidente nomina tra i Soci
un segretario per redigere il verbale
dell’Assemblea.
L’Assemblea ordinaria e
straordinaria dei soci può anche effettuarsi per
corrispondenza secondo le modalità stabilite da
apposito regolamento del Consiglio Direttivo.
Art. 11) Forma di votazione dell’Assemblea.
L’Assemblea vota normalmente per
alzata di mano; su decisione del Presidente e
per argomenti di particolare importanza la
votazione può essere effettuata a scrutinio
segreto. Il Presidente può, in questo caso,
scegliere due scrutatori fra i presenti.
Art. 12) Compiti dell’Assemblea.
Assemblea
ordinaria.
Ogni anno il Presidente e il Consiglio Direttivo
dispongono e distribuiscono ai Soci insieme al
bilancio consuntivo, una Scheda assembleare in
cui si richiede ai Soci oltre all’approvazione
del bilancio consuntivo, di fornire proposte e
suggerimenti per nuove iniziative da svolgere,
nonché indicazioni su candidature di Soci per
ricoprire le funzioni sociali.
Sulla scorta delle
indicazioni così ottenute dai Soci, il
Presidente in carica redige un programma di
massima di attività nonché un’ organigramma
dell’Associazione.
All’Assemblea
straordinaria spetta di deliberare sui
seguenti argomenti:
-
scioglimento dell’Associazione;
-
modifica dello Statuto;
-
ogni altra materia di
carattere straordinario proposta dal Presidente.
Art. 13) Il Presidente.
Il
Presidente viene eletto dall’Assemblea ordinaria
dei soci e rimane in carica cinque anni ed è
rieleggibile.
Il Presidente
rappresenta legalmente l’Associazione di fronte
a terzi e in giudizio, ed ha l’uso della firma
sociale.
Più in particolare
tra l’altro competono al Presidente i seguenti
poteri:
-
Apertura di conti correnti bancari o postali con
possibilità di effettuare tutte le operazioni
connesse alla loro motivazione;
-
Costituzione di depositi titoli a custodia od in
amministrazione;
-
Prelevamenti da depositi a custodia od in
amministrazione di titoli anche se estratti o
favoriti da premi, con facoltà di esigere
capitali e premi;
-
Locazione, uso e disdetta di cassetta di
sicurezza, armadi e scomparti di casseforti,
costituzione e ritiro di depositi chiusi;
-
Locazione di immobili per uso sociale;
-
Sottoscrizione di contratti di utenze e servizi.
Il Presidente nomina
tra i soci (e può revocare e sostituire) i Vice
– Presidenti (in massimo sette), il Segretario
Generale, il Segretario organizzativo, il
Segretario amministrativo, ed eventuali
Segretari Aggiunti (nel numero necessario per
garantire la migliore operatività
dell’Associazione), il Tesoriere, nonchè assegna
gli incarichi ai Soci preposti alle singole
attività.
Il Presidente
presiede l’Assemblea e sovrintende in
particolare all’attuazione delle delibere
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può
delegare a uno o più componenti del Consiglio
Direttivo o ad uno o più Vice Presidenti parte
dei suoi poteri.
Il primo Presidente
dell’Associazione viene eletto dai Soci
Fondatori all’atto della costituzione
dell’Associazione e dura in carica 5 anni.
Art. 14) Il Consiglio Direttivo.
E’ composto, oltre
che dal Presidente (membro di diritto), da un
minimo di dieci ad un massimo di 16 soci eletti
dall’Assemblea.
Partecipano ai
lavori del Consiglio Direttivo, con diritto di
parola ma non di voto, i Vice Presidenti, il
Segretario Generale, i Segretari Aggiunti, il
Tesoriere, qualora questi non facciano già parte
del Consiglio Direttivo in quanto eletti.
Esso rimane in
carica cinque anni. In caso dimissioni o
cessazione della qualità di socio di un
componente del Consiglio Direttivo, questi viene
sostituito da altro socio primo dei non eletti
o, in mancanza, da altro socio cooptato da parte
del Consiglio Direttivo medesimo. Il Consigliere
subentrato rimane in carica solamente per il
periodo residuo al completamento del
quinquennio.
Il Consiglio
Direttivo delibera a maggioranza; in caso di
parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio
Direttivo può nominare un Comitato Esecutivo al
quale delegare parte delle sue funzioni.
Il Consiglio
Direttivo provvede all’ordinaria e straordinaria
amministrazione dell’Associazione secondo le
indicazioni dell’Assemblea.
Art. 15) Il Comitato
Esecutivo.
E’ composto da
Presidente, Vice Presidenti, Segretario
Generale, Segretari aggiunti, Tesoriere e, se il
Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, da 2
membri del Consiglio medesimo.
Art. 16) Il Comitato dei
Garanti.
L’Assemblea dei soci
e/o il Consiglio Direttivo potranno costituire
un Comitato di Garanti al quale verranno
chiamarti soci che si distinguono o si sono
distinti nelle arti, nelle professioni, nelle
scienze e nella pubblica amministrazione.
Esso svolge opera di
consulenza e di indirizzo per l’associazione,
nonché sorveglia sul rispetto degli scopi
sociali.
Art. 17) Il Collegio dei
Probiviri
E’ l’organo di
giustizia interno all’associazione.
L’Assemblea elegge
tra i soci il Collegio dei Probiviri, composto
da tre membri effettivi di cui uno con funzione
di Presidente e due supplenti.
Il Collegio delibera
sulle questioni sottopeste dal Consiglio
Direttivo.
Art. 18) Presidente
Onorario
L’Assemblea dei soci
o il Consiglio direttivo hanno facoltà di
nominare uno o più Presidenti Onorari tra
personalità illustri di origine siciliana.
Art. 19) Entrate
dell’Associazione
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a)
Dalle
quote di iscrizione;
b)
Da
contributi e versamenti volontari di Soci e
Sostenitori;
c)
Da
convenzioni, donazioni, liberalità, lasciti di
terzi ed elargizioni straordinarie a qualsiasi
titolo da persone private;
d)
Da
contributi di pubbliche amministrazioni, enti
locali, e da enti in genere;
e)
Da
eventuali compensi per attività svolte;
f)
Da
eventuali introiti di natura pubblicitaria,
editoriale, promozionale od derivanti da altra
attività svolta;
g)
Da
rendite del proprio patrimonio.
Art. 20) gratuità degli
incarichi, divieto di distribuzione utili, in
trasmissibilità della quota associativa
Tutti gli incarichi
sociali e direttivi sono a titolo gratuito;
È fatto divieto di
distribuzione, anche in modo indiretto, di
utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e
capitale durante la vita associativa;
la quota associativa
non è trasmissibile e rivalutabile.
Art. 21)
Esercizi Sociali.
L’esercizio sociale
inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di
ogni anno. La tenuta della cassa e della
contabilità dell’Associazione è affidata al
Tesoriere secondo le direttive del Presidente.
Art. 22) Scioglimento e
Liquidazione.
In caso di
scioglimento dell’Associazione l’Assemblea
designerà uno o più Liquidatori determinandone i
poteri.
Il netto risultante
della liquidazione sarà devoluto secondo le
indicazioni dell’Assemblea ad altra associazione
culturale o secondo le disposizione di legge.
Art. 23) Regolamento
Interno e rinvio.
Per tutto quanto non
è contemplato dal presente Statuto valgono le
norme e i principi stabiliti dal Regolamento
compilato dal Consiglio Direttivo
dell’Associazione.
Per tutto quanto non
previsto dal presente Statuto e dal Regolamento
si fa rinvio alle norme di Legge ed ai principi
generali dell’ordinamento giuridico italiano.
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